A differenza della attuale disciplina (art. 56, co. 3, L. n. 247/2012), nel regime previgente gli atti aventi portata interruttiva della prescrizione dell’azione disciplinare non erano tipizzati, ma erano all’uopo ritenuti idonei l’atto di apertura del procedimento, la formulazione del capo di incolpazione, il decreto di citazione a giudizio per il dibattimento, la sospensione cautelare e comunque ogni atto procedimentale di natura propulsiva o probatoria ovvero decisori.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Secchieri), sentenza n. 326 del 22 dicembre 2023
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 326 del 22 Dicembre 2023 (accoglie) (prescrizione)- Consiglio territoriale: CDD LAquila, delibera n. 58 del 05 Settembre 2019 (sospensione)
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