Gli appartenenti alle Forze dell’Ordine possono essere iscritti nel Registro dei Praticanti (sebbene ai medesimi soggetti sarà poi preclusa l’iscrizione nell’Albo), applicandosi, anche in questi casi, la norma generale (art. 41, co. 4, L. n. 247/2012) che esclude l’incompatibilità tra lo svolgimento del tirocinio e l’attività di lavoro subordinato, ma con l’adozione di accorgimenti di fatto quale la individuazione di determinati settori o di casi preventivamente valutati dall’affidatario attorno ai quali circoscrivere la pratica forense, al fine di evitare che il loro dovere di denunciare la notitia criminis ai superiori e all’autorità giudiziaria competente confligga con il dovere di segretezza, riservatezza e di fedeltà, cui sono pure sottoposti in quanto praticanti avvocati (Nel caso di specie, era stato impugnato il provvedimento con cui il COA aveva rigettato l’istanza di iscrizione nel registro praticanti di un appartenente all’Arma dei Carabinieri. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso, aderendo e dando continuità alla propria sentenza n. 248/2021 che, per prima, si era motivatamente discostata dal proprio precedente orientamento, così espressamente ribadendo il principio espresso da Cass., SS.UU., sentenza n. 28170/2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Cancellario), sentenza n. 327 del 21 settembre 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 327 del 21 Settembre 2024 (accoglie) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 12 Ottobre 2023 (cancellazione amm.va)
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