Gli appartenenti alle Forze dell’Ordine possono essere iscritti nel Registro dei Praticanti semplici

Gli appartenenti alle Forze dell’Ordine possono essere iscritti nel Registro dei Praticanti semplici (ovvero non abilitati al patrocinio sostitutivo), ma con l’adozione di accorgimenti di fatto quale la individuazione di determinati settori o di casi preventivamente valutati dall’affidatario attorno ai quali circoscrivere la pratica forense, al fine di evitare che il loro dovere di denunciare la notitia criminis ai superiori e all’autorità giudiziaria competente confligga con il dovere di segretezza, riservatezza e di fedeltà, cui sono pure sottoposti in quanto praticanti avvocati (Con la decisione di cui in massima, il CNF si è motivatamente discostato dal proprio precedente orientamento, espressamente aderendo al principio espresso da Cass., SS.UU., pres. Carbone – rel. Tirelli, sentenza n. 28170/2008).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Brienza), sentenza n. 248 del 29 dicembre 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 248 del 29 Dicembre 2021 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Varese, delibera del 29 Novembre 2019 (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

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