L’art. 54 l. n. 247 del 2012 (applicabile dal 1° gennaio 2015) disciplina in termini di reciproca autonomia i rapporti tra il procedimento disciplinare nei confronti di avvocati e quello penale avente ad oggetto gli stessi fatti e, per l’effetto, subordina l’operatività della sospensione facoltativa del procedimento disciplinare ai casi in cui risulti indispensabile – secondo una valutazione spettante al giudice del merito disciplinare ed insindacabile in sede di legittimità – acquisire elementi di prova del processo penale.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 297 del 24 Ottobre 2025 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Messina, delibera del 20 Luglio 2021 (sospensione)
0 Comment