In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, ai sensi dell’art.65, comma 5, della l. n. 247 del 2012, che ha recepito il criterio del “favor rei” in luogo di quello del “tempus regit actum”, le norme contenute nel nuovo codice deontologico forense, approvato il 31 gennaio 2014, si applicano ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato; ne consegue che l’individuazione del regime giuridico più favorevole deve essere effettuata non in astratto, ma con riguardo alla concreta vicenda disciplinare, tenendo conto di tutte le conseguenze che potrebbero derivare dall’integrale applicazione di ciascuna delle due normative nella specifica fattispecie; tuttavia, all’esito dell’individuazione, quella ritenuta più favorevole deve essere applicata per intero, dovendo escludersi la possibilità di operare una combinazione tra la vecchia e la nuova normativa ricavandone arbitrariamente una terza attraverso l’utilizzo e l’applicazione di parti dell’una e parti dell’altra.
Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Criscuolo), SS.UU., sentenza n. 21311 del 19 luglio 2023
– numero: 257
– anno: 2022
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
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Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco Francesco, rel. Sacco Giuseppe), sentenza n. 257 del 20 Dicembre 2022
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 257 del 20 Dicembre 2022 (accoglie) (sospensione)– Consiglio territoriale: CDD Milano, delibera del 11 Maggio 2021 (archiviazione)
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 21311 del 19 Luglio 2023 (respinge)