Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, gli elementi valutati in concreto per la determinazione della specie e dell’entità della sanzione non attengono all’”an” o al “quomodo” della condotta, ma solamente alla valutazione della sua gravità e devono, in sostanza, reputarsi quali meri parametri di riferimento a questo solo scopo, in quanto tali analoghi a quelli previsti dall’art. 133 e dall’art. 133-bis c.p.; tali elementi, non integrando circostanze aggravanti in senso tecnico della fattispecie dell’illecito – vale a dire elementi accidentali, non indispensabili ai fini della sussistenza, della fattispecie sanzionatrice -, sono di norma sottratti all’onere, per il titolare del potere sanzionatorio, di previa e specifica contestazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Campli), sentenza n. 27 del 22 marzo 2022
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Bertollini), sentenza n. 19 del 1 febbraio 2021.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 27 del 22 Marzo 2022 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 60 del 07 Settembre 2018 (sospensione)
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