GIUDIZI DISCIPLINARI – AZIONE DISCIPLINARE – PRESCRIZIONE Azione disciplinare – Prescrizione – Ius superveniens più favorevole all’incolpato – Inapplicabilità – Momento rilevante per l’individuazione della legge applicabile – Commissione del fatto o cessazione della sua permanenza.

Le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa sicché, con riferimento al regime giuridico della prescrizione, non è applicabile lo “jus superveniens”, ove più favorevole all’incolpato. Ne consegue che il punto di riferimento per l’individuazione del regime della prescrizione dell’azione disciplinare è e resta la commissione del fatto o la cessazione della sua permanenza ed è a quel momento, quindi, che si deve avere riguardo per stabilire la legge applicabile.

Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Mancino), SS.UU, sentenza n. 8558 del 27 marzo 2023

Classificazione

- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 8558 del 27 Marzo 2023 (accoglie)
- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 21
abc, Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment