GIUDIZI DISCIPLINARI – AZIONE DISCIPLINARE – PRESCRIZIONE Azione disciplinare – Prescrizione – Ius superveniens più favorevole all’incolpato – Inapplicabilità – Momento rilevante per l’individuazione della legge applicabile – Commissione del fatto o cessazione della sua permanenza.

Le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa sicché, con riferimento al regime giuridico della prescrizione, non è applicabile lo “jus superveniens”, ove più favorevole all’incolpato. Ne consegue che il punto di riferimento per l’individuazione del regime della prescrizione dell’azione disciplinare è e resta la commissione del fatto o la cessazione della sua permanenza ed è a quel momento, quindi, che si deve avere riguardo per stabilire la legge applicabile.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Caia), sentenza n. 176 del 25 ottobre 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 176 del 25 Ottobre 2021 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 44 del 22 Giugno 2018 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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