L’avvocato deve gestire con diligenza il denaro ricevuto dalla parte assistita o da terzi nell’adempimento dell’incarico professionale (art. 30 ncdf, già art. 41 codice previgente), sicché integra illecito disciplinare la condotta dell’avvocato che trattenga per sé il denaro ricevuto dal cliente al fine di consegnarlo a controparte (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di anni uno).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Allorio), sentenza del 19 marzo 2018, n. 4
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 4 del 19 Marzo 2018 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 19 Novembre 2014 (sospensione)
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