In materia di formazione, i Consigli dell’Ordine hanno l’obbligo di verificare la “partecipazione continua ed effettiva” degli utenti (cfr. Reg. Formazione del Consiglio Nazionale) con le modalità di rilevamento presenza più opportune, tali da consentire di accertare l’eventuale superamento del limite di tolleranza del 20% rispetto alla durata complessiva del corso o convegno, ai fini del riconoscimento della partecipazione e dei relativi crediti formativi (Nel caso di specie, le verifiche prevedevano soltanto dei controlli in uscita, ritenuti insufficienti ai fini di cui in massima).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Savi), sentenza n. 68 del 23 maggio 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 68 del 23 Maggio 2022 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 23 Febbraio 2017
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