Formazione continua: nessuna sanzione per un fatto che, secondo disciplina posteriore, non costituisca più violazione

L’indubbia natura afflittiva della sanzione disciplinare induce a ritenere applicabile il principio generale del favor rei, per una primaria esigenza di parità sostanziale, costituzionalmente garantita, tra gli incolpati con conseguente superamento del contrario principio del “tempus regit actum”, secondo cui all’illecito disciplinare dovrebbe invece applicarsi la sanzione vigente al momento in cui l’illecito stesso è commesso anziché quella, successiva, più favorevole all’incolpato (Nel caso di specie, il professionista veniva sanzionato dal proprio Consiglio territoriale per non aver assolto l’obbligo di formazione continua nel triennio 2008-2010. Dopo la delibera disciplinare e nelle more del relativo giudizio di impugnazione, entrava in vigore l’art. 11, co. 2, L. Legge n. 247/2012 e conseguente art. 15 Reg. C.N.F. n. 6/2014. Il CNF, rilevato che all’epoca dei fatti il professionista era già ultrasessantenne, quindi esentato dall’obbligo di formazione continua in base alla normativa vigente sebbene successiva ai fatti stessi, in applicazione del principio di cui in massima ha accolto l’impugnazione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Merli), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 257

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 12 luglio 2016, n. 180, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 23 luglio 2015, n. 123, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Tinelli), sentenza del 18 luglio 2015, n. 112, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Perfetti), sentenza del 20 marzo 2014, n. 40.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 257 del 31 Dicembre 2015 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 20 Giugno 2012 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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