Le norme del nuovo codice deontologico forense si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato, avendo l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recepito il criterio del “favor rei”, in luogo del criterio del “tempus regit actum”, per una primaria esigenza di parità sostanziale, costituzionalmente garantita, tra gli incolpati, stante l’indubbia natura afflittiva della sanzione disciplinare. Ne discende che, entrate in vigore le disposizioni di cui si è detto, deve preliminarmente procedersi al raffronto tra le previsioni contenute nel Codice deontologico precedentemente vigente (o quelle comunque riguardanti condotte disciplinarmente rilevanti) con le corrispondenti previsioni del nuovo Codice, al fine di verificare se siano mutati (in melius) l’inquadramento della fattispecie ed il regime sanzionatorio, non potendo, in alcun modo, sanzionarsi comportamenti che, al momento della decisione, non siano più preveduti come illeciti disciplinari (Nel caso di specie, il professionista veniva sanzionato per non aver assolto l’obbligo di formazione continua. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto applicabile la disciplina sulle cause di esonero ed esenzione dal predetto obbligo, introdotta successivamente ai fatti de quibus, ed ha quindi annullato la sanzione).
NOTA:
Sul principio del favor rei cfr., in senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Del Paggio), sentenza del 30 dicembre 2016, n. 382, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 23 luglio 2015, n. 123, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Tinelli), sentenza del 18 luglio 2015, n. 112.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 35 del 03 Aprile 2017 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 16 Gennaio 2012 (censura)
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