La mancata acquisizione di alcun credito formativo nel triennio costituisce illecito disciplinare sanzionabile con la censura, tenendo conto della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdf) e avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze – soggettive e oggettive – nel cui contesto è avvenuta la violazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Feliziani), sentenza n. 289 del 20 ottobre 2025
NOTA
In senso conforme, CNF n. 197/2021.
Classificazione
- Decisione: [non classificata] (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera (sospensione)
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