Formazione continua: censura per l’avvocato c.d. “zerista”

La mancata acquisizione di alcun credito formativo nel triennio costituisce illecito disciplinare sanzionabile con la censura, tenendo conto della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdf) e avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze – soggettive e oggettive – nel cui contesto è avvenuta la violazione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Feliziani), sentenza n. 289 del 20 ottobre 2025

NOTA
In senso conforme, CNF n. 197/2021.

Classificazione

- Decisione: [non classificata] (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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