Formazione continua: censura per l’avvocato c.d. “zerista”

La mancata acquisizione di alcun credito formativo nel triennio costituisce illecito disciplinare sanzionabile con la censura, tenendo conto della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdf) e avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze – soggettive e oggettive – nel cui contesto è avvenuta la violazione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cosimato, rel. Caia), sentenza n. 197 del 5 novembre 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 197 del 05 Novembre 2021 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera n. 29 del 21 Maggio 2018 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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