La gravidanza e il parto, nonché l’adempimento di doveri collegati alla paternità o maternità in presenza di figli minori costituiscono distinte cause di possibile esonero dall’obbligo di formazione continua, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento della formazione, ma l’esenzione deve essere specificamente richiesta dall’interessato così da permettere un preventivo controllo sulla legittimità della domanda (Nel caso di specie trattavasi di padre divorziato di un bimbo di 6 anni).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Savi), sentenza del 25 maggio 2018, n. 58
NOTA:
In senso conforme,Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sica), sentenza del 12 luglio 2016, n. 189.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 58 del 25 Maggio 2018 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Reggio Emilia, delibera del 22 Settembre 2014 (avvertimento)
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