Il procedimento disciplinare è governato dal principio del favor per l’incolpato, che è stato mutuato dai principi di garanzia che il processo penale riserva all’imputato, per cui la sanzione disciplinare può essere irrogata, all’esito del relativo procedimento, solo quando sussista prova sufficiente dei fatti contrastanti la regola deontologica addebitati all’incolpato, dovendosi per converso assolversi in assenza di certezza nella ricostruzione del fatto e dei comportamenti. Conseguentemente, l’incolpato deve essere assolto in ordine all’illecito contestatogli, quando non è stata raggiunta la prova certa della colpevolezza.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Arnau), sentenza n. 488 del 31 dicembre 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 488 del 31 Dicembre 2024 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera n. 45 del 28 Dicembre 2023 (sospensione)
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