Il procedimento disciplinare è governato dal principio del favor per l’incolpato, che è stato mutuato dai principi di garanzia che il processo penale riserva all’imputato, per cui la sanzione disciplinare può essere irrogata, all’esito del relativo procedimento, solo quando sussista prova sufficiente dei fatti contrastanti la regola deontologica addebitati all’incolpato, dovendosi per converso assolversi in assenza di certezza nella ricostruzione del fatto e dei comportamenti. Conseguentemente, l’incolpato deve essere assolto in ordine all’illecito contestatogli, quando non è stata raggiunta la prova certa della colpevolezza (Nel caso di specie, la decisione impugnata fondava le proprie convinzioni sulle mere dichiarazioni degli esponenti, neppure auditi in sede dibattimentale, essendosi gli stessi limitati ad inviare una comunicazione scritta con la quale confermavano il contenuto dell’esposto, senza relativa verifica, in contraddittorio con l’incolpato).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 161 del 07 Dicembre 2019 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: CDD Campobasso, delibera del 06 Giugno 2017 (sospensione)
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