Le norme del nuovo Codice deontologico forense si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato (art. 65, co. 5, L. n. 247/2012), ma tale valutazione non può limitarsi alla sola sanzione edittale dovendo invero aversi altresì riguardo alle eventuali aggravanti ex artt. 53 L. n. 247/2012 e 22 ncdf (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la sanzione è stata determinata in concreto applicando il codice deontologico vigente all’epoca di realizzazione dell’illecito disciplinare, poiché più favorevole rispetto alla pena aggravata altrimenti applicabile secondo l’attuale previsione codicistica).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Logrieco), sentenza del 10 luglio 2017, n. 87
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 87 del 10 Luglio 2017 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Trento, delibera del 06 Ottobre 2014 (sospensione)
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