La nuova disciplina codicistica si applica anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore (15 dicembre 2014), se più favorevole per l’incolpato, ai sensi dell’art. 65 L. n. 247/2012 (che ha esteso alle sanzioni disciplinari il canone penalistico del favor rei, in luogo del tempus regit actum applicato in precedenza dalla prevalente giurisprudenza). Tale valutazione è da effettuarsi in concreto ed è pertanto necessario procedere al raffronto tra le disposizioni di cui agli articoli del Codice deontologico precedentemente vigente con le corrispondenti previsioni del nuovo Codice applicabili al caso di specie, al fine di verificare se siano mutati (in melius) l’inquadramento della fattispecie ed il regime sanzionatorio.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Vannucci), sentenza del 23 dicembre 2017, n. 232
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 232 del 23 Dicembre 2017 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Teramo, delibera del 03 Ottobre 2013 (censura)
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