La nuova disciplina codicistica si applica anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevole per l’incolpato (art. 65 L. n. 247/2012). Tale valutazione è da effettuarsi in concreto ed è pertanto necessario procedere al raffronto tra le disposizioni di cui agli artt. del Codice deontologico precedentemente vigente con le corrispondenti previsioni del nuovo Codice applicabili al caso di specie, al fine di verificare se siano mutati (in melius) l’inquadramento della fattispecie ed il regime sanzionatorio.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 139 del 10 Ottobre 2017 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 16 Luglio 2012 (censura)
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