L’indubbia natura afflittiva della sanzione disciplinare induce a ritenere applicabile il principio generale del favor rei, per una primaria esigenza di parità sostanziale, costituzionalmente garantita, tra gli incolpati. Conseguentemente, in vigenza dell’attuale sistema ordinamentale (art. 65 L. n. 247/2012) deve ritenersi ormai superato il contrario orientamento giurisprudenziale del “tempus regit actum”, secondo cui all’illecito disciplinare dovrebbe applicarsi la sanzione vigente al momento in cui l’illecito stesso è commesso anziché quella, successiva, più favorevole all’incolpato
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sorbi), sentenza del 23 dicembre 2017, n. 236
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 236 del 23 Dicembre 2017 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Pescara, delibera del 16 Gennaio 2014 (sospensione)
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