Favor rei e nuovo codice deontologico: la valutazione della norma deontologica più favorevole all’incolpato

La nuova disciplina codicistica si applica anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevole per l’incolpato (art. 65 L. n. 247/2012). Ne consegue la necessità di valutare la condotta costituente illecito disciplinare prima alla luce delle norme deontologiche così come previste dal Codice in vigore al tempo del compimento dell’illecito; successivamente, di valutare la medesima condotta alla luce del Nuovo Codice attualmente vigente, e conseguentemente applicare la norma che, in concreto, risulta più favorevole all’incolpato (Nel caso di specie, l’incolpato era stato sanzionato in primo grado con la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi quattro per aver promosso 52 procedure esecutive nei confronti della controparte in violazione dell’art. 49 cdf previgente. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha applicato la disciplina dell’art. 66 ncdf, ritenuta più favorevole in concreto, conseguentemente convertendo la sanzione disciplinare in censura).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sica), sentenza del 29 luglio 2016, n. 287

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 29 luglio 2016, n. 274 nonché, in sede di Legittimità, Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Ambrosio), SS.UU, sentenza n. 15819 del 29 luglio 2016.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 287 del 29 Luglio 2016 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 23 Settembre 2013 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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