Fatto costituente reato: prescrizione dell’azione disciplinare e mancata sospensione del relativo procedimento

Qualora il procedimento disciplinare a carico dell’avvocato riguardi un fatto costituente reato per il quale sia stata esercitata l’azione penale, la prescrizione dell’azione disciplinare decorre soltanto dal passaggio in giudicato della sentenza penale, anche se il giudizio disciplinare non sia stato nel frattempo sospeso.

Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Giusti), SS.UU, sentenza n. 26148 del 3 novembre 2017

Chiavi di ricerca:
– numero: 23
– anno: 2017
– autorità: Consiglio Nazionale Forense

Risultati della ricerca: 12

parere

Il Coa di Roma formula il seguente quesito: “Si valuti se un avvocato che abbia pratiche disciplinari pendenti davanti al Consiglio Distrettuale di Disciplina della propria regione, possa richiedere ed ottenere il trasferimento ad altro Ordine del Distretto della Corte d’Appello, anche se ciò rischi di incidere sulla terzietà e composizione del Collegio giudicante, creando i presupposti per eventuali incompatibilità con uno di componenti”.

Consiglio Nazionale Forense (Commissione Consultiva CNF), parere n. 23 del 28 Aprile 2017

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 23 del 25 Marzo 2017 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 07 Giugno 2016 (sospensione)
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 26148 del 03 Novembre 2017 (respinge)