Qualora il procedimento disciplinare a carico dell’avvocato riguardi un fatto costituente reato, la prescrizione dell’azione disciplinare decorre soltanto dal passaggio in giudicato della sentenza penale, anche se il giudizio disciplinare non sia stato nel frattempo sospeso, purché sia stata esercitata l’azione penale nelle forme di cui all’art. 405 c.p.p. e sempreché in quel momento il termine prescrizionale non sia già maturato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Patelli), sentenza n. 265 del 31 dicembre 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 265 del 31 Dicembre 2021 (accoglie) (prescrizione)- Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera n. 42 del 27 Maggio 2021 (radiazione)
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