Fase pre-procedimentale: il mancato rispetto del termine semestrale per completare l’istruttoria disciplinare

Il termine di sei mesi, previsto dall’art. 14 co. 5 Reg. CNF n. 2/2014 sul procedimento disciplinare e decorrente dall’iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro riservato di cui all’art. 12 Reg. CNF n. 2/2014 cit., entro cui il Consigliere Istruttore, responsabile della fase preprocedimentale, completa l’istruttoria stessa non ha natura perentoria ma solo ordinatoria dal momento che il mancato rispetto non è correlato ad alcuna sanzione e non determina alcun vizio procedurale che si possa ripercuotere sulla validità della deliberazione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 30 del 17 febbraio 2025

NOTA:
In senso conforme, CNF n. 241/2023, CNF n. 206/2022, CNF n. 129/2022, CNF n. 213/2021, CNF n. 160/2021, CNF n. 218/2020, CNF n. 80/2020.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 30 del 17 Febbraio 2025 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera n. 105 del 18 Novembre 2021 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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