Fase pre-procedimentale: il mancato rispetto del termine semestrale per completare l’istruttoria disciplinare

Il termine di sei mesi, previsto dall’art. 14 co. 5 Reg. CNF n. 2/2014 sul procedimento disciplinare e decorrente dall’iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro riservato di cui all’art. 12 Reg. CNF n. 2/2014 cit., entro cui il Consigliere Istruttore, responsabile della fase preprocedimentale, completa l’istruttoria stessa non ha natura perentoria ma solo ordinatoria dal momento che il mancato rispetto non è correlato ad alcuna sanzione e non determina alcun vizio procedurale che si possa ripercuotere sulla validità della deliberazione (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione di asserita invalidità del procedimento disciplinare sollevata dall’incolpato per mancato rispetto del termine semestrale in parola da parte del CDD).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Gagliano), sentenza n. 278 del 6 ottobre 2025

NOTA:
In senso conforme, CNF n. 191/2025, CNF n. 87/2025, CNF n. 30/2025, CNF n. 241/2023, CNF n. 206/2022, CNF n. 129/2022, CNF n. 213/2021, CNF n. 160/2021, CNF n. 218/2020, CNF n. 80/2020.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 278 del 06 Ottobre 2025 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera n. 84 del 13 Dicembre 2022 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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