La facoltà di astensione dell’avvocato dalla testimonianza non costituisce un’eccezione alla regola generale dell’obbligo di rendere testimonianza, ma è essa stessa espressione del diverso principio di tutela del segreto professionale, inscrivendosi nella tutela del diritto di difesa inteso in senso ampio. Il presupposto oggettivo connesso allo svolgimento dell’attività professionale non può ritenersi circoscritto alla sola ipotesi in cui l’avvocato abbia assunto la veste di difensore nel processo, estendendosi alle conoscenze acquisite in ogni fase dell’attività professionale, sia contenziosa che stragiudiziale.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 360 del 25 Novembre 2025 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 06 Maggio 2022 (censura)
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