La facoltà di astensione dalla testimonianza in giudizio risponde all’esigenza di assicurare una difesa tecnica, basata sulla conoscenza di fatti e situazioni, non condizionata dalla obbligatoria trasferibilità di tale conoscenza nel giudizio attraverso la testimonianza di chi professionalmente svolge una tipica attività difensiva. La facoltà di astensione presuppone un requisito soggettivo, consistente nell’essere la persona professionalmente abilitata ad assumere la difesa della parte in giudizio, e un requisito oggettivo, riferito all’oggetto della deposizione, che deve concernere circostanze conosciute per ragione del proprio ministero difensivo o dell’attività professionale.
NOTA
In arg., cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 87/1997.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 360 del 25 Novembre 2025 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 06 Maggio 2022 (censura)
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