La facoltà di astensione riconosciuta all’avvocato si inscrive nella tutela del diritto di difesa inteso in senso ampio, in quanto è destinata a garantire la piena esplicazione del diritto di difesa consentendo che ad un difensore tecnico possano, senza alcuna remora, essere resi noti fatti e circostanze la cui conoscenza è necessaria o utile per l’esercizio di un efficace ministero difensivo. L’avvocato può avvalersene riguardo alle conoscenze acquisite in ogni fase dell’attività professionale, sia contenziosa che stragiudiziale, di guisa che il presupposto oggettivo non può ritenersi circoscritto alla sola ipotesi in cui egli abbia assunto la veste di difensore nel processo.
NOTA
In senso conforme, Corte di cassazione, sez. I civ., ordinanza n. 27703 del 3 dicembre 2020.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 360 del 25 Novembre 2025 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 06 Maggio 2022 (censura)
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