Per la natura dialettica del processo, possono sorgere in udienza divergenze o diversità di vedute tra giudice e parti o loro difensori, ma tali contrasti -per certi versi fisiologici- non sono di per sè soli idonei ad incidere sulla credibilità del giudicante o a determinarne la sua ricusazione. Infatti, la grave inimicizia tra Giudice e parte, che può giustificare l’astensione o la ricusazione, è normalmente quella sussistente prima ancora che il procedimento si instauri e deve essere ancorata ad elementi oggettivi e verificabili. Conseguentemente, nessun rilievo ai fini della ricusazione può avere la previsione soggettiva di una sentenza, considerato che l’Ordinamento Giuridico assicura le soluzioni per contrastare le sentenze ingiuste attraverso le impugnazioni, giacché sarebbe altrimenti agevole evitare il proprio Giudice naturale, qualora questi non fosse gradito.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Consales), sentenza n. 141 del 26 maggio 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 141 del 26 Maggio 2025 (respinge)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 22 Luglio 2024
0 Comment