Va dichiarata l’estinzione del processo per rinuncia allorché il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati abbia annullato in autotutela il provvedimento impugnato e il ricorrente abbia conseguentemente comunicato al CNF la propria rinuncia al ricorso. (Nella specie, il COA aveva denegato la cancellazione dall’albo richiesta dall’avvocato ai sensi dell’art. 17, comma 16, L. 247/2012 in ragione della pendenza di un procedimento disciplinare; successivamente, il medesimo COA aveva annullato in autotutela la propria delibera in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 23 maggio 2025, e il ricorrente aveva rinunciato al ricorso.)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 348 del 17 novembre 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 348 del 17 Novembre 2025 (estinzione) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Livorno, delibera del 30 Dicembre 2024 (cancellazione amm.va)
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