Estinzione del processo per rinuncia a seguito di annullamento in autotutela del provvedimento impugnato da parte del COA

Va dichiarata l’estinzione del processo per rinuncia allorché il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati abbia annullato in autotutela il provvedimento impugnato e il ricorrente abbia conseguentemente comunicato al CNF la propria rinuncia al ricorso. (Nella specie, il COA aveva denegato la cancellazione dall’albo richiesta dall’avvocato ai sensi dell’art. 17, comma 16, L. 247/2012 in ragione della pendenza di un procedimento disciplinare; successivamente, il medesimo COA aveva annullato in autotutela la propria delibera in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 23 maggio 2025, e il ricorrente aveva rinunciato al ricorso.)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 348 del 17 novembre 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 348 del 17 Novembre 2025 (estinzione) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Livorno, delibera del 30 Dicembre 2024 (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

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