Va esclusa la violazione dell’art. 20 c.d.f. per carenza del necessario elemento soggettivo dell’animus iniuriandi quando non emerga alcun elemento indicativo della volontà dell’incolpato di esprimere apprezzamenti negativi in ordine alla personalità ed al patrimonio morale dell’esponente, rimanendo così nell’ambito dell’esercizio del diritto di critica che non travalica nel non consentito biasimo e nella censurabile deplorazione dell’operato del difensore di controparte (Nel caso di specie, peraltro, le espressioni de qua venivano pronunciate in un processo civile in cui il Giudice le aveva ritenute tutte collegate con la materia del contendere tanto da negarne la richiesta cancellazione).
NOTA:
In senso conforme, CNF, 13.12.2010 n. 215.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 168 del 29 Novembre 2012 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 23 Ottobre 2009 (avvertimento)
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