L’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi (art. 52 cdf), ma l’intento denigratorio non può sic et simpliciter dedursi dall’enfasi della punteggiatura (Nel caso di specie, la comparsa di costituzione e risposta oggetto di valutazione deontologica suggeriva al tribunale una certa “temerarietà” della causa, sottolineando l’assunto stesso con tre punti esclamativi. In applicazione del principio di cui in massima, rilevato che, nonostante l’evidente enfasi, la frase non avesse oggettiva portata denigratoria, il CNF ha escluso la rilevanza disciplinare del comportamento).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 286 del 05 Dicembre 2023 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: CDD Trento, delibera del 12 Febbraio 2020 (avvertimento)
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