Nel conflitto tra diritto a svolgere la difesa giudiziale nel modo più largo e insindacabile e il diritto della controparte al decoro e all’onore prevale il primo, salvo l’ipotesi in cui le espressioni offensive siano gratuite, ossia non abbiano relazione con l’esercizio del diritto di difesa e siano oggettivamente ingiuriose; pertanto non commette illecito disciplinare l’avvocato che, in un atto del giudizio, usi espressioni forti per effettuare valutazioni generali attinenti alla materia del contendere e a scopo difensivo.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 51 del 16 Luglio 2019 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 30 Gennaio 2014 (avvertimento)
0 Comment