L’art. 20 Codice Deontologico Forense vieta l’uso di “espressioni sconvenienti od offensive”, e ciò a prescindere dalla rilevanza penalistica delle stesse (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’irrilevanza penale delle espressioni contestategli in sede disciplinare. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Neri), sentenza del 30 settembre 2013, n. 168
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 168 del 30 Settembre 2013 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 28 Ottobre 2009 (sospensione)
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