L’illecito deontologico di cui all’art. 52 cdf ha natura istantanea e si consuma quando il soggetto passivo percepisce o è in grado di percepire l’offesa a lui recata, sicché è da tale momento che decorre il termine di prescrizione dell’azione disciplinare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Santinon), sentenza n. 454 del 9 dicembre 2024
NOTA:
In senso conforme, Cass. n. 6549/2025, CNF n. 311/2024, CNF n. 231/2024, CNF n. 245/2023, CNF n. 148/2023.
In arg. cfr. pure CNF n. 214/2024, secondo cui la pubblicazione di un articolo su un sito web ovvero di un post sui social che rivesta rilievo disciplinare costituisce illecito istantaneo ad effetti permanenti, sicché il dies a quo prescrizionale va individuato nel giorno in cui il contenuto sia eventualmente rimosso ovvero, in mancanza, dalla data di notifica della decisione disciplinare del CDD (nella specie, trattavasi di espressioni razziste ed omofobe pubblicate su Facebook e YouTube).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 454 del 09 Dicembre 2024 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: CDD Cagliari, delibera n. 1 del 02 Febbraio 2021 (censura)
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