Vìola gli artt. 42 e 52 cdf l’avvocato che, nel riferire al Cliente l’esito positivo della causa, pur potendo valorizzare diversamente la vittoria ottenuta, esprima apprezzamenti denigratori sull’attività professionale del Collega di controparte, in quanto lesivi dell’onore e del decoro di questi e dell’intera professione forense, oltre che del dovere di correttezza e colleganza (Nel caso di specie, l’avvocato aveva informato il cliente della vittoria della causa, che a suo dire l’avvocato di controparte aveva invece “gestito per perdere”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sorbi), sentenza n. 71 del 24 giugno 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 71 del 24 Giugno 2020 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 15 Settembre 2014 (censura)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 13168 del 17 Maggio 2021 (respinge)
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