L’espressione tacciata di offensività riveste rilievo deontologico “di per sé”, cioè a prescindere dalla veridicità dei fatti che hanno dato luogo alla presentazione dell’esposto.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Orlando), sentenza n. 42 del 25 febbraio 2020
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Masi), sentenza del 27 settembre 2018, n. 112.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 42 del 25 Febbraio 2020 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Padova, delibera del 18 Dicembre 2014 (censura)
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