L’espressione tacciata di offensività riveste rilievo deontologico “di per sé”, cioè a prescindere dalla veridicità dei fatti che hanno dato luogo alla presentazione dell’esposto.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 112 del 27 Settembre 2018 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 11 Marzo 2014 (censura)
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