L’avvocato non deve esprimere apprezzamenti denigratori sull’asserita incapacità professionale del collega di controparte (artt. 42 e 52 cdf), giacché ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e perciò anche in tale ambito deve in ogni caso astenersi dall’esprimere apprezzamenti denigratori sulle capacità professionali di un collega, che l’art. 42 cdf ammette -seppur non in modo indiscriminato- solo se il Collega stesso sia parte del giudizio e ciò sia necessario alla tutela di un diritto. Diversamente, quando cioè la diatriba trascenda sul piano personale e soggettivo, l’esigenza di tutela del decoro e della dignità professionale forense impone di sanzionare i relativi comportamenti (Nel caso di specie, l’avvocato aveva indirizzato a più persone una missiva in cui definiva la collega di controparte “dilettante allo sbaraglio” e paragonando ad una gita turistica la sua attività stragiudiziale di sopralluogo sui luoghi oggetto di controversia).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 312 del 05 Settembre 2024 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Palermo, delibera del 30 Ottobre 2020 (sospensione)
0 Comment