Espressioni sconvenienti ed offensive: illecito definire il collega di controparte un “dilettante allo sbaraglio” che “scambia un sopralluogo per una gita turistica”

L’avvocato non deve esprimere apprezzamenti denigratori sull’asserita incapacità professionale del collega di controparte (artt. 42 e 52 cdf), giacché ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e perciò anche in tale ambito deve in ogni caso astenersi dall’esprimere apprezzamenti denigratori sulle capacità professionali di un collega, che l’art. 42 cdf ammette -seppur non in modo indiscriminato- solo se il Collega stesso sia parte del giudizio e ciò sia necessario alla tutela di un diritto. Diversamente, quando cioè la diatriba trascenda sul piano personale e soggettivo, l’esigenza di tutela del decoro e della dignità professionale forense impone di sanzionare i relativi comportamenti (Nel caso di specie, l’avvocato aveva indirizzato a più persone una missiva in cui definiva la collega di controparte “dilettante allo sbaraglio” e paragonando ad una gita turistica la sua attività stragiudiziale di sopralluogo sui luoghi oggetto di controversia).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. D’Agostino), sentenza n. 312 del 5 settembre 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 312 del 05 Settembre 2024 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Palermo, delibera del 30 Ottobre 2020 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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