L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive, il cui carattere illecito deve essere accertato caso per caso ed alla luce dell’ambito in cui esse sono pronunciate.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Baffa), sentenza n. 141 del 27 luglio 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 141 del 27 Luglio 2020 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 11 Novembre 2016 (censura)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 20383 del 16 Luglio 2021 (respinge)
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