Espressioni offensive o sconvenienti: l’illecito è istantaneo

Ai fini dell’individuazione del dies a quo prescrizionale, l’illecito di cui all’art. 52 cdf ha natura istantanea, giacché si consuma col fatto stesso dell’esternazione delle espressioni offensive o sconvenienti (Nella spoecie trattavasi di frasi contenute nell’atto d’appello e riferite al giudice di prime cure).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 277 del 6 ottobre 2025

NOTA:
In senso conforme, CNF n. 311/2024, CNF n. 231/2024, CNF n. 245/2023, CNF n. 148/2023 e, in sede di legittimità, da ultimo, Cass. SSUU n. 6549/2025.
Tuttavia, la pubblicazione di un articolo su un sito web ovvero di un post sui social che rivesta rilievo disciplinare costituisce illecito istantaneo ad effetti permanenti, sicché il dies a quo prescrizionale va individuato nel giorno in cui il contenuto sia eventualmente rimosso (CNF n. 214/2024).

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 277 del 06 Ottobre 2025 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 12 del 31 Gennaio 2022 (censura)
Giurisprudenza CNF

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