Attribuire a controparte, in sede difensiva, una “condotta sconsiderata e irriguardosa” è una espressione che può risultare poco felice e inopportuna, perché eccessivamente polemica, ma di per sè non è offensiva ex art. 52 cdf e non travalica i limiti segnati dai doveri di probità, lealtà, correttezza e decoro.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 45 del 27 febbraio 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 45 del 27 Febbraio 2025 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 15 Aprile 2021 (richiamo)
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