“Il Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina, valutati gli atti trasmessi dal Consiglio dell’Ordine e le deduzioni presentate dall’iscritto ai sensi dell’art. 11, può richiedere al Consiglio distrettuale di disciplina, all’uopo convocato, l’archiviazione senza formalità per manifesta infondatezza della notizia di illecito disciplinare o per intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare“.
Art. 14 Reg. CNF n. 2/2014 (“Procedimento disciplinare”), come modificato con Delibera CNF del 24/03/2017, in vigore dal 7/5/2017.
0 Comment