Esonero dall’obbligo di formazione continua per gli avvocati ultrasessantenni – Procedimenti disciplinari relativi a periodi precedenti l’entrata in vigore della disposizione – Applicabilità – Fondamento.

La causa di esonero dall’obbligo formativo per gli avvocati che abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età, introdotta dall’art. 11, comma 2, della l. n. 247 del 2012, incidendo in maniera innovativa e più favorevole sull’obbligo deontologico di formazione continua dell’avvocato, si applica anche al procedimento disciplinare nel quale si contesti l’inosservanza di tale obbligo in relazione a periodi precedenti l’entrata in vigore della medesima disposizione, in applicazione del regime transitorio di cui all’art. 65, comma 5, della citata legge nella parte in cui prevede che le norme del codice deontologico trovino applicazione nei procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Sorbi), sentenza n. 10 del 7 marzo 2022

NOTA:
In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Raimondi, rel. Conti), SS.UU, sentenza n. 9549 del 12 aprile 2021.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 10 del 07 Marzo 2022 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA, delibera
abc, Giurisprudenza CNF

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