Esercizio di attività professionale in periodo di sospensione: la buona fede non scrimina l’illecito

Per la configurabilità dell’illecito disciplinare è sufficiente la volontarietà del comportamento dell’incolpato, senza che abbia rilievo la consapevolezza di violare un precetto disciplinare, ragion per cui l’asserita buona fede dell’incolpato non priva di rilevanza la condotta tenuta (Nel caso di specie trattavasi di esercizio di attività professionale in periodo di sospensione cautelare, la cui efficacia esecutiva l’incolpato riteneva sospesa dalla mera proposizione dell’impugnazione al CNF).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Baldassarre), sentenza n. 126 del 25 giugno 2021

NOTA:
In senso conforme, per tutte, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Patelli), sentenza n. 26 del 20 febbraio 2021.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 126 del 25 Giugno 2021 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Bari, delibera del 30 Luglio 2018 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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