Esercizio di attività processuale dopo la morte della parte e dovere di informativa dell’avvocato

L’esercizio di attività processuale anche dopo la morte della parte ha natura eccezionale in quanto finalizzata ad evitare l’insorgere di eventuali pregiudizi in danno agli aventi causa e non può in ogni caso prescindere da una compiuta informativa a favore di questi ultimi, sicché non può fondarsi su iniziative personali ed assunte in totale autonomia dal difensore.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 370 del 9 ottobre 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 370 del 09 Ottobre 2024 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Catania, delibera del 13 Giugno 2023 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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