L’esercizio di attività processuale anche dopo la morte della parte ha natura eccezionale in quanto finalizzata ad evitare l’insorgere di eventuali pregiudizi in danno agli aventi causa e non può in ogni caso prescindere da una compiuta informativa a favore di questi ultimi, sicché non può fondarsi su iniziative personali ed assunte in totale autonomia dal difensore.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 370 del 9 ottobre 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 370 del 09 Ottobre 2024 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Catania, delibera del 13 Giugno 2023 (sospensione)
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