La violazione dell’art. 36 cdf (Divieto di attività professionale senza titolo e di uso di titoli inesistenti) presuppone la conoscenza effettiva o quantomeno presunta ex lege del provvedimento di sospensione, sicché deve mandarsi assolto l’avvocato sospeso che abbia esercitato la professione prima di aver avuto notizia del provvedimento inibitorio. Infatti, ancorché per integrare un illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo sia sufficiente la c.d. suitas (ovvero la volontà consapevole dell’atto che si compie, non risultando necessaria, ai fini dell’imputabilità dell’infrazione disciplinare, la consapevolezza dell’illegittimità della condotta), tale principio non può ricomprendere le ipotesi in cui l’interessato abbia posto in essere la condotta ritenuta illecita senza avere neppure la consapevolezza di trovarsi nelle condizioni previste dalla norma deontologica violata, per non avere ricevuto notizia del provvedimento inibitorio prima dell’attività professionale esercitata in regime di sospensione (Nella specie, l’incolpato era stato sanzionato perché aveva effettuato due accessi in visita ad un detenuto, nella qualità di difensore di fiducia, ancorché sospeso in via amministrativa dal COA di appartenenza per mancato pagamento della quota annuale di iscrizione all’Albo. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF, rilevato che, al momento dell’illecito contestato, l’incolpato non aveva avuto contezza del provvedimento di sospensione perché ancora in fase di notifica, ha accolto il ricorso).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 321 del 16 settembre 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 321 del 16 Settembre 2024 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: CDD LAquila, delibera del 01 Febbraio 2023 (sospensione)
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