Esercizio della professione in periodo di sospensione: la notifica del provvedimento inibitorio esecutivo è immediatamente efficace sin dalla data di notifica al domiciliatario

La violazione dell’art. 36 cdfArt. 36 cdf – Divieto di attività professionale senza titolo e di uso di titoli inesistentiCostituisce illecito disciplinare l'uso di un titolo professionale non conseguito ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione. Costituisce altresì illecito disc…Leggi il testo completo → (Divieto di attività professionale senza titolo e di uso di titoli inesistenti) presuppone la conoscenza effettiva o quantomeno presunta ex lege del provvedimento di sospensione. In particolare, nel caso in cui questo sia notificato al domicilio eletto presso il difensore, è da tale data che spiega i propri effetti e non da quella -eventualmente successiva- in cui il procuratore domiciliatario informasse il proprio assistito, giacché l’elezione di domicilio comporta l’accettazione del rischio che si venga a creare una tale “zona d’ombra” tra la notifica al domicilio eletto (l’unica legalmente rilevante) ed il tempo della notizia poi comunicata effettivamente: ma tale ultimo tempo non assume rilevanza alcuna (Nel caso di specie, la notifica del provvedimento di sospensione esecutivo avveniva il 3 ottobre presso il domiciliatario, il quale ne dava notizia il successivo 5 ottobre all’assistito, che tuttavia il 4 ottobre aveva richiesto la notifica di un atto di pignoramento. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha confermato la sanzione del CDD per violazioned dell’art. 36 cdf).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Napoli), sentenza n. 213 del 23 luglio 2025

Chiavi di ricerca:
– codice: art. 33

Risultati della ricerca: 155

sentenza

Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i clienti – Omessa indicazione di somma in rendiconto presentato quale tutore – Omessa restituzione di atti e documenti al cliente – Ritenzione di somme di spettanza del cliente ed altri addebiti – Illecito disciplinare – Sospensione dall’esercizio della professione per la durata di un anno – Attenuanti.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi Edilberto, rel. Di Benedetto Giovanni), sentenza n. 123 del 28 Dicembre 1992

sentenza

Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i clienti – Dovere di lealtà e correttezza – Rifiuto di restituzione documenti, omessa resa del conto di somme ricevute dal cliente, omessa presentazione di fatture, redazione di fatture per importi inferiori a quelli percepiti e altri addebiti – Illeciti deontologici – Sospensione dall’esercizio della professione per la durata di due mesi.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina Vito, rel. Di Lauro Massimo), sentenza n. 103 del 07 Ottobre 1992

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 103 del 07 Ottobre 1992 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: COA Pordenone, delibera del 10 Ottobre 1990 (sospensione)