La violazione dell’art. 36 cdfArt. 36 cdf – Divieto di attività professionale senza titolo e di uso di titoli inesistentiCostituisce illecito disciplinare l'uso di un titolo professionale non conseguito ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione. Costituisce altresì illecito disc…Leggi il testo completo → (Divieto di attività professionale senza titolo e di uso di titoli inesistenti) presuppone la conoscenza effettiva o quantomeno presunta ex lege del provvedimento di sospensione. In particolare, nel caso in cui questo sia notificato al domicilio eletto presso il difensore, è da tale data che spiega i propri effetti e non da quella -eventualmente successiva- in cui il procuratore domiciliatario informasse il proprio assistito, giacché l’elezione di domicilio comporta l’accettazione del rischio che si venga a creare una tale “zona d’ombra” tra la notifica al domicilio eletto (l’unica legalmente rilevante) ed il tempo della notizia poi comunicata effettivamente: ma tale ultimo tempo non assume rilevanza alcuna (Nel caso di specie, la notifica del provvedimento di sospensione esecutivo avveniva il 3 ottobre presso il domiciliatario, il quale ne dava notizia il successivo 5 ottobre all’assistito, che tuttavia il 4 ottobre aveva richiesto la notifica di un atto di pignoramento. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha confermato la sanzione del CDD per violazioned dell’art. 36 cdf).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Napoli), sentenza n. 213 del 23 luglio 2025
– codice: art. 31
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Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i clienti – Dovere di probità, lealtà e correttezza – Richiesta ed incasso di compensi per prestazioni non effettuate, tardiva ed incompleta informativa del cliente, richiesta di compensi ben superiori a quelli dovuti ed altri addebiti – Illeciti deontologici – Sospensione dall’esercizio della professione per la durata di due mesi.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi Edilberto, rel. Panuccio Vincenzo), sentenza n. 126 del 28 Dicembre 1992
Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Rapporto di fiducia – Appropriazione indebita – Incasso di assegni a seguito di apposizione di firma falsa – Comunicazione di false informazioni – Illecito disciplinare – Radiazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi Edilberto, rel. Pisapia Gian Domenico), sentenza n. 37 del 28 Febbraio 1992
Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i clienti – Incasso e trattenuta di somme di spettanza del cliente – Incarico di liquidatore – Rendiconto incompleto – Omessa contabilizzazione e distrazione di somme – Altri addebiti – Sospensione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens Franzo, rel. Cagnani Raoul), sentenza n. 129 del 19 Settembre 1989
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 129 del 19 Settembre 1989 (respinge)– Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 20 Ottobre 1988